Finora abbiamo guardato all’articolo 62, ormai arcinoto ai nostri operatori e che entrerà in vigore – previo assenso del Consiglio di Stato atteso nei prossimi giorni – il 24 ottobre di quest’anno. E’ qeullo che sinteticamente impone, per le transazioni commerciali, la forma scritta dei contratti e il pagamento a 30/60 giorni a seconda che si tratti di prodotto deperibile o meno.
Un aspetto finora trascurato è stato quello dell’impatto delle transazioni con l’estero, o meglio degli acquisti fatti da operatori italiani di prodotto proveniente da altri Paesi. Se la norma generale, quella contenuta nella legge 24 marzo 2012, n. 27 si limita a parlare di cessioni in termini generali, lasciando intendere – essendo una legge nazionale e dunque di portata nazionale – che si tratti di compravendite fatte esclusivamente in Italia, il decreto applicativo invece inserisce un elemento in più, quello della “consegna” del prodotto. Questo il testo: “Il presente decreto reca le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esso si applica ai contratti di cui al comma 1 del predetto articolo 62 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana“.
Se ne deduce – e abbiamo più di un fondamento interpretativo a supporto di questa tesi – che le importazioni vengano a essere ricomprese nei termini stabiliti dall’articolo 62, in quanto la consegna della merce viene fatta giocoforza in Italia. Diverso invece sarebbe l’impatto della legge senza decreto applicativo, in quanto parlando solo di cessioni (quindi compravendita) ha una portata limitata al nostro Paese: nel caso di importazione, contratto e fattura vengono infatti generati nel Paese del venditore, quindi tutta la transazione verrebbe esclusa dall’applicazione della norma.
Un esempio pratico: un importatore italiano di vino compra 10.000 ettolitri dalla Spagna. Il contratto e la relativa fattura seguono le norme spagnole, mentre il pagamento – essendo la merce consegnata in Italia – viene assoggettato ai 60 giorni. Ora, si danno due casi: o l’importatore prima pagava oltre i 60 giorni, e in questo caso ci smena, oppure pagava entro un termine inferiore, e va a guadagnare tempo.
Certo è che se rientra nel primo caso, e poi quella merce la rivende imbottigliata a un cliente di un Paese estero che di norma lo paga a 100 giorni (caso non infrequente), i problemi dal punto di vista finanziario possono incominciare a essere davvero notevoli.