Sul supplemento ordinario n. 174 della Gazzetta ufficiale italiana n. 191 del 17 agosto sono stati finalmente pubblicati i 36 decreti di autorizzazione degli organismi di controllo, che entrano in vigore il 1° agosto 2012, attribuiti a 34 strutture designate per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette.
Grande incertezza era presente tra gli operatori vitivinicoli che attendevano di conoscere gli organismi autorizzati per le diverse Dop, ma soprattutto per i vini Igp che, dal 1° agosto 2012, sono anch’essi soggetti, per la prima volta, ai controlli da parte di strutture appositamente autorizzate dall’Icqrf al pari dei vini Dop.
Nel caso dei vini a Dop erano in scadenza, dopo un triennio, i precedenti incarichi e nella maggioranza dei casi sono stati riconfermati gli organismi precedenti, ma in alcune denominazioni una nuova struttura di controllo ha assunto l’incarico con il conseguente passaggio di consegne.
Le precedenti strutture sono tenute a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori al nuovo organismo entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data.
Nel caso di indicazioni geografiche con produzioni rilevanti su ampi territori la struttura di controllo può avvalersi di altri organismi stipulando apposita convenzione (esempio per alcune IGP: Alto Livenza, Colli Trevigiani, Conservano, Marca Trevigiana, Veneto, Veneto Orientale, Toscano o Toscana, Costa Toscana e Colli della Toscana centrale).
In primo luogo, nel caso delle IGP, tutti i soggetti che operano all’interno delle filiere delle indicazioni geografiche protette devono immettersi nel sistema di controllo rilasciando alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un’autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell’avvio dell’attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell’emanazione del decreto di autorizzazione, l’attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l’avvio del controllo.
La comunicazione dovrà essere predisposta utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Organismo di controllo competente.
In allegato l’elenco delle Dop e delle Igp con le relative strutture di controllo.
Sul Corriere Vinicolo n° 32 del prossimo 3 settembre, nella rubrica L’esperto risponde, un ampio articolo dedicato a chiarire il nuovo sistema dei controlli e i nuovi adempimenti per i vini Igp ora non più soggetti alle verifiche dell’Icqrf