Recentemente ci è stato posto un quesito relativo al rapporto tra la nuova disciplina introdotta con l’art. 62 del DL n. 1/2012 e quanto stabilito dal D.M. 15 novembre 1975 ai sensi del quale per le cessioni di beni il cui prezzo, in base a disposizioni legislative, usi, commerciali, accordi economici collettivi o clausole contrattuali, è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell’operazione, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato (sul punto vedi anche le risposte del Mipaaf ai quesiti del Corriere, ndr).
Risposta
Le previsioni dell’art. 62 del DL 1/2012 fanno riferimento all’obbligo della forma scritta con l’indicazione, a pena di nullità, di determinati dati (durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e pagamento) per i contratti tra operatori economici del settore agricolo e al contrasto alle “condotte commerciali sleali”.
L’art. 62 del DL 1/2012 non contiene riferimenti alla modalità di fatturazione o, più in generale, alla disciplina dettata dal DPR 633/1972 relativamente all’Imposta sul valore aggiunto; solamente al comma 3 dell’articolo in commento viene previsto che il termine di pagamento “decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”.
Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 62 sopra citato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Decreto interministeriale per la definizione delle modalità applicative delle disposizioni dettate dall’art. 62 del DL n. 1/2012 (da ora “Decreto attuativo”).
In particolare, nell’ultima frase del comma 1 dell’art. 5 il Decreto attuativo prevede che “…Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale”.
Con la previsione sopra riportata, il Decreto attuativo ha così richiamato tutta la normativa Iva applicabile alla fatturazione delle operazioni, compreso quindi il DM del 15/11/1975 che disciplina modalità e termini di fatturazione relativi a cessioni di beni con prezzo da determinare ai fini Iva.
Stante quanto sopra, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la fatturazione possa avvenire secondo quanto stabilito dal DM del 15/11/1975 tutt’ora valido ai fini della disciplina Iva.
Le disposizioni dettate dall’art. 62 del DL 1/2012 e dal relativo Decreto attuativo rilevano infatti solamente nella fase di contrattazione antecedente alla fatturazione e nella fase di pagamento successiva all’emissione della fattura, mentre le modalità ed i termini di fatturazione sono lasciate alla normativa Iva in vigore.
L’indicazione obbligatoria nel contratto (a pena di nullità) del prezzo dell’operazione potrebbe essere superata dalla stipulazione di una clausola che determini in modo obiettivo gli elementi ed il metodo di calcolo su cui si baserà il prezzo finale; in tal modo, infatti, pur non definendo un importo certo nell’ammontare, viene comunque definito il metodo di valorizzazione dell’operazione e quindi il relativo prezzo finale a cui verranno scambiati i beni.
L’esatto importo del prezzo verrà in ogni caso determinato al momento dell’emissione della fattura e, di conseguenza, al momento del ricevimento della fattura, il cliente (soggetto economico operante del settore agroalimentare) potrà verificare non solo il prezzo pattuito, ma anche il metodo ed i criteri utilizzati per la valorizzazione dell’operazione.
Il prezzo verrebbe quindi espresso in termini di “metodologia di valorizzazione” nel contratto in forma scritta, ed in termini di “valore effettivo” in fattura.
Secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del Decreto attuativo, la documentazione richiesta in forma scritta può essere costituita anche dalle fatture integrate con tutti gli elementi previsti dall’art. 62 DL 1/2012 e dalla dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Con la fattura riportante gli elementi richiesti dall’art. 62 DL 1/2012 ed emessa secondo le disposizioni del DM 15/11/1975, l’importo del prezzo viene definito in modo certo nel momento stesso di emissione.
È utile evidenziare che la modalità di fatturazione relativa alle cessioni di beni con prezzo da determinare potrebbe essere considerata non in linea con la disciplina dettata dall’art. 62 e dal relativo Decreto attuativo ove la clausola di determinazione del prezzo:
– non fosse prevista in un contratto scritto tra le parti;
– venisse utilizzata nell’ambito di “condotte commerciali sleali”.
Si ricorda che i dati essenziali del contratto in forma scritta posso essere contenuti in documenti (anche comunicazioni e ordini) antecedenti alla consegna dei prodotti ed aventi comunque la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale relativo alla cessione di prodotti agricoli e alimentari.Si ricorda infine che il termine di pagamento fissato dall’art. 62 (30/60 gg) decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura emessa secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
La data di ricevimento della fattura deve essere validamente certificata secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 5 del Decreto interministeriale citato, ossia con consegna della fattura a mano, con invio a mezzo di raccomandata A.R., con la PEC, con l’impiego del sistema EDI o di altro mezzo equivalente ammesso dalla disciplina fiscale vigente; ove non fosse “validamente certificata” la data di ricevimento della fattura è assunta ex comma 4 del medesimo articolo alla data di consegna dei prodotti.