Al recente tavolo istituito dal ministro Catania con le organizzazioni di categoria per fare il punto sulle problematiche più stringenti riguardanti l’applicazione dell’articolo 62 l’unica nota di rilievo emersa per il settore vino è quella riguardante l’interpretazione della norma contenuta nel comma 5 dell’articolo 5, che testualmente recita: “Con riferimento alla cessione di prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 e s.m.i.”. Ovvero, per le cessioni di prodotti soggetti ad accisa ed effettuate nei confronti di soggetti autorizzati ad immetterli in consumo i termini di pagamento decorrono non dalla data di ricevimento della fattura, come per la generalità dei prodotti, ma dalla data di consegna.
Le categorie hanno richiesto al ministero di poter eliminare questo riferimento, che a oggi obbliga i produttori che vendono sia intra-filiera che alla distribuzione a una contabilità separata, con relativi aggravi gestionali. Molto meglio – questa la tesi sostenuta – avere un’unica norma di riferimento e un unico termine da cui far decorrere i 60 giorni, ovvero la data di ricevimento della fattura.
Il ministero, a quanto ci risulta, ha preso nota, ma la questione non è di immediata soluzione, in quanto per modificare una legge occorre un’altra legge, non essendo sufficiente un decreto applicativo, per cui fino a che non si rimetterà mano alla legge generale, le cose continueranno ad avere un doppio binario: se vendo sfuso a un operatore che non rivende al pubblico i 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento della fattura, se vendo alla grande distribuzione, a un bar o ristorante, e qualunque soggetto rivenda poi direttamente al pubblico, la conta parte dalla data di consegna della merce.
Ci risulta che alcuni operatori – nel marasma che ha contrassegnato l’entrata in vigore della nuova disciplina (erano circolate ipotesi che escludevano il vino poiché soggetto sì ad accisa, ma zero) – stiano comunque seguendo la linea “ricevimento fattura” anche nelle transazioni con la Gdo. Ci rendiamo conto che questo possa consentire un seppur piccolo vantaggio competitivo nei confronti di coloro che si stanno attenendo scrupolosamente al dettato della norma, facendo decorrere dalla data di consegna, ma a meno di interpretazioni ufficiali governative (che a oggi non ci sono), l’unico comportamento corretto è quello dei 60 giorni dalla consegna.